Domani 26 settembre entra in vigore il d.lgs. 116/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 settembre 2020, che modifica direttamente la parte del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dedicata alle norme generali sui rifiuti e imballaggi.
Il Decreto legislativo da attuazione alla direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Nel nuovo strumento legislativo si inseriscono importanti novità.
Ne citiamo alcune tra cui il rafforzamento del sistema della responsabilità estesa del produttore di beni (EPR) artt. 178-bis e 178 ter e la prevenzione della produzione di rifiuti (art. 180).
ma soprattutto sono state apportate interessanti modifiche all’art.183 :
è stata anzitutto modificata la definizione di rifiuto urbano, estendendo tale definizione ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e dunque anche da utenze non domestiche.
è stato inoltre introdotto il punto b-quinques, che specifica che la nuova definizione di rifiuti urbani non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori privati e pubblici.
Inoltre, è stato modificato il comma 10 dell'articolo 238 relativo alla tariffa, che introduce la possibilità di gestire i rifiuti urbani sia al Gestore individuato dal Comune (per quanto riguarda le utenze non domestiche), che ad altri operatori presenti sul mercato (come garantito dalla normativa vigente), escludendo tali utenze dal pagamento della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti.
L'art. 190, per quanto riguarda i registri di carico e scarico, riporta in maniera più estesa l'elenco dei soggetti obbligati ed esonerati, conferma le tempistiche delle annotazioni e riduce la conservazione dei registri da cinque a tre anni.
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